Il regime 7%: la pensione svizzera tassata al 7% in Puglia

Se ricevete una pensione svizzera e trasferite la residenza fiscale in un piccolo comune del Sud Italia, potete pagare un’imposta sostitutiva del 7% sui redditi esteri, invece della tassazione IRPEF ordinaria. Per dieci anni.

Questo è il punto che cambia davvero i conti per chi ha una pensione svizzera e pensa alla Puglia — ma è anche la materia più tecnica di tutta la guida. Quello che segue è il quadro generale: la decisione va sempre presa insieme a un commercialista che verifichi il vostro caso specifico.

Di cosa si tratta

È un regime fiscale opzionale (art. 24-ter del TUIR, in vigore dal 2019) che permette a chi trasferisce la residenza fiscale in un piccolo comune del Sud Italia — inclusa la Puglia — di pagare un’imposta sostitutiva del 7% su tutti i redditi prodotti all’estero, invece della tassazione IRPEF ordinaria. Dura fino a dieci anni.

I requisiti, tutti insieme

Serve essere titolari di una pensione erogata da un ente estero?

Sì — la rendita AVS svizzera rientra in questa definizione.

Basta essere iscritti all’AIRE da anni per accedere al regime?

No. Bisogna non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque anni precedenti il trasferimento — conta la residenza fiscale effettiva (dove avete davvero il centro della vostra vita, non solo il timbro anagrafico).

Basta comprare casa nel comune giusto?

No, bisogna trasferirsi realmente — non solo sulla carta — e poi esercitare l’opzione nella dichiarazione dei redditi del primo anno italiano.

Quali comuni pugliesi sono ammessi

Dal 7 aprile 2026 la soglia è salita da 20.000 a 30.000 abitanti. La Puglia resta una delle regioni ammesse, ma non tutti i comuni pugliesi lo sono automaticamente — va verificato comune per comune sul dato ISTAT della popolazione residente al 1° gennaio dell’anno precedente al trasferimento.

È il primo controllo che facciamo insieme, prima ancora di guardare le case: sapere se il comune che avete in mente rientra davvero nella soglia.

Cosa copre il 7%, e cosa no

Non è solo la pensione: qualunque reddito prodotto all’ estero secondo la normativa italiana può rientrarci — interessi, dividendi, affitti di un immobile rimasto in Svizzera. La rendita AVS è generalmente compatibile; per il secondo pilastro (LPP) la rendita periodica è tendenzialmente inclusa, ma se lo riscattate come capitale la situazione è più delicata e va pianificata prima, non dopo.

Quello che invece non rientra mai nel 7%: i redditi prodotti in Italia — quindi se continuate a lavorare o fare consulenza per un cliente svizzero ma operando dalla Puglia, quel reddito resta a tassazione ordinaria italiana.

Cosa significa per voi

Se il vostro reddito principale in Puglia sarà la pensione svizzera, questo regime può ridurre in modo sensibile il carico fiscale per dieci anni — ma solo se i requisiti (in particolare i cinque anni di non residenza fiscale italiana e il comune giusto) sono rispettati alla lettera. È il tipo di verifica che facciamo insieme a Michele, il nostro commercialista pugliese, prima di contare su questo vantaggio nella pianificazione.

Volete sapere se il vostro caso rientra?

L’audit conoscitivo di 15 minuti è il modo più rapido per capirlo — senza impegno.

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Altre domande su chi torna dalla Svizzera:

Le informazioni fiscali qui riportate sono verificate insieme a un commercialista italiano, ma restano di carattere generale: ogni situazione personale va sempre valutata caso per caso.
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